Consiglio d’Istituto

COMPOSIZIONE

Negli istituti scolastici con popolazione superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale A.T.A., 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico.

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

ELEZIONI

Le elezioni del Consigli di Istituto vengono indette dal Dirigente Scolastico e si svolgono ogni triennio.

Le operazioni di voto si svolgono in un giorno festivo e in quello successivo, entro il termine fissato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

Il Consiglio di Istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta Esecutiva.

COMPITI E FUNZIONI

Il Consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il programma annuale e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
Spetta al Consiglio l’adozione del regolamento interno dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.